Legge fallimentare: il commento di Zeno De Pietri sulla riforma

Dottore Commercialista e titolare dell’omonimo studio, Zeno De Pietri si sofferma sulla riforma della legge fallimentare: tale disciplina, come sottolineato dal professionista, è sottoposta a una legislazione risalente al lontano 1942. Per questo motivo non si può che accogliere positivamente, in linea con gli altri operatori del settore, una riforma ritenuta fortemente necessaria al fine di dotare il nostro ordinamento di uno strumento giuridico adeguato nella gestione delle crisi d’impresa. Tra le novità introdotte dalla legge delega, sottolinea Zeno De Pietri, vi è il cambio della denominazione stessa della procedura di fallimento, ora intesa come “liquidazione giudiziale dei beni”.

Un cambiamento che dà maggiore dignità allo stato di insolvenza dell’imprenditore. Nel frattempo sono stati aggiornati i criteri direttivi della disciplina, al fine di rendere le procedure più efficaci e snelle rispetto a quelle attuali, con l’introduzione sia della facoltà di gestire in modo unitario la crisi del gruppo, sia delle procedure di allerta e di composizione assistita dalla crisi, con lo scopo di far emergere in maniera tempestiva lo stato di crisi dell’impresa e di agevolare le trattative tra debitore e creditori. Tra le misure adottate dal legislatore, evidenzia Zeno De Pietri, vi è l’estensione dell’obbligo, in seno alle società che rivestono la forma di Srl, di nominare l’organo di controllo al superamento per due esercizi consecutivi del limite di due milioni di euro di attivo o di ricavi, o del limite di dieci dipendenti. Di particolare rilievo, secondo la sua opinione, la delega attribuita all’esecutivo in materia di concordato preventivo, oggetto anche in questo caso di importanti modifiche: se da un lato viene confermata l’ammissibilità di procedure concordatarie di natura liquidatoria, purché supportate da finanza esterna, dall’altro si afferma la preferenza per soluzioni concordatarie che prevedano la continuità aziendale. Tra le integrazioni alla disciplina del concordato, Zeno De Pietri ricorda l’applicabilità della disciplina del concordato in continuità anche quando sia prevista l’alienazione di beni non funzionali, a condizione che i creditori risultino soddisfatti in misura prevalente dai flussi derivanti dal proseguimento dell’attività imprenditoriale, la possibilità di pagare i creditori muniti di causa di prelazione anche oltre l’anno dall’omologa, riconoscendo nel contempo loro il diritto di voto e, infine, l’applicabilità della disciplina in commento anche nel caso in cui l’azienda sia affittata a terzi.