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Moratoria dei debiti per PMI

Lo scorso 3 agosto è stato firmato a Milano da ABI e dalle associazioni imprenditoriali dell’Osservatorio banche-imprese, l’Avviso comune sulla cosiddetta “moratoria dei debiti delle Pmi” al quale hanno sinora aderito la maggior parte degli istituti di credito italiani. La moratoria sui mutui contratti con il sistema bancario permette alle imprese di :

– sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, nel periodo di sospensione maturano esclusivamente gli interessi sul debito residuo;
– di sospendere per 12 mesi ovvero per 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
– di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
– un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.

Ecco un esempio di Impresa che può richiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate di mutuo o del leasing

1. Se “rispetta il parametro della dimensione”
Cioè deve trattarsi di impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro;
2. Se ha adeguate prospettive economiche e può provare la continuità aziendale;
3. Se era “in bonis” con la sua banca alla data del 30 settembre 2008, cioè non aveva esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate
e alla data di presentazione della domanda, non ha posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso;
4. Se ha le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;

allora può fare la domanda alla sua banca. Ovviamente l’ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione  dell’azienda è “in incaglio”, dato che questa condizione dell’affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni “in bonis”.

La domanda per benificiare di tale agevolazione sui finanziamenti bancari va presentata entro il 30 giugno 2010, con questo accordo non ci saranno costi aggiuntivi per le piccole e media imprese, cosi come non ci sono garanzie supplementari sul credito originariamente concesso.

 

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