Comunicati Stampa

Massimo Rizza: i requisiti per la rivalutazione dei beni d’impresa

La misura introdotta dal Governo offre la possibilità di rivalutare determinati beni d’impresa. Massimo Rizza illustra nel dettaglio i requisiti stabiliti dal Decreto Legge n. 104

Il Decreto Legge 104 spiegato da Massimo Rizza

Tra le diverse misure introdotte dal Governo a supporto di imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza sanitaria, la rivalutazione dei beni d’impresa (Decreto Legge n. 104) permette di aumentare il valore dei componenti attivi del patrimonio societario con l’obiettivo di bilanciare in parte le perdite generate dalla pandemia. Il documento realizzato da Massimo Rizza, con la partecipazione di Riccardo Oscar Cavazzana, ha la finalità di offrire una panoramica su tale norma che era già stata concessa dalla Legge n. 342 del 21 novembre 2000, successivamente ampliata attraverso una serie di modifiche. Le novità riguardano l’opportunità di poter rivalutare singoli beni, la decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori fiscali, la possibilità di effettuare una rivalutazione ai soli fini civilistici, l’inserimento di un’aliquota unica di imposta sostitutiva pari al 3% e l’estensione all’avviamento ed altre attività immateriali dell’ambito oggettivo del riallineamento. Come sottolinea Massimo Rizza, l’attuale Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 è stato modificato il 13 ottobre 2020 dalla Legge di conversione n. 126 e riconosce la rivalutazione dei beni “ai soggetti titolari di reddito di impresa che adottano i Principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d’esercizio”.

Massimo Rizza: i beni materiali e immateriali approvati dal Decreto Legge 104

Per poter usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa, spiega Massimo Rizza, i beni in questione devono appartenere a precise categorie. Il Decreto Legge n. 104 classifica infatti i beni oggetto di rivalutazione in tre macro gruppi: i beni immateriali come i diritti giuridicamente tutelati tra cui i diritti di brevetto industriale, le licenze e le concessioni; i beni materiali quali immobili, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, impianti e beni mobili iscritti in registri pubblici; le partecipazioni in società controllate che risultino iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, comprese quelle relative alle joint venture. Massimo Rizza ricorda inoltre che la rivalutazione dei beni di impresa non è invece prevista per i beni in leasing (qualora non sia stato esercitato il diritto di riscatto) e le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l’avviamento e le spese di impianto, ampliamento e sviluppo; gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

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