Denis Torri Alborino: persone giuridiche e aspetti tecnici nella pianificazione internazionale

Relativamente alle persone giuridiche, inizia Denis Torri Alborino, gli aspetti da tenere presenti sono le entità con cui operare, il concetto di residenza, i trasferimenti di prezzi, l’applicazione delle convenzioni.

Denis Torri Alborino: Le entità con cui operare

In modo molto sintetico potremmo trovarci di fronte a vere e proprie società (subsidiary), a stabili organizzazioni, ad uffici di rappresentanza.
Nelle pagine che seguono entreremo nel merito delle particolarità di tali entità al fine di comprenderne gli aspetti principali da tenere in debito conto nella pianificazione fiscale internazionale di una persona giuridica.

Le società (subsidiary)

La subsidiary è una società giuridicamente autonoma costituita in uno Stato estero da un soggetto non residente.
Di tale Stato deve seguire interamente le normative vigenti.
Il reddito prodotto viene imputato alla Casa madre unicamente sotto forma di dividendo.
In particolare le società che operano all’estero fanno parte di un gruppo.
Relativamente al concetto di gruppo non molto viene indicato dalla normativa italiana salvo per quanto concerne il controllo che può essere esercitato tra le diverse società e dal quale discendono poi particolari obblighi (ad esempio il bilancio consolidato, ecc.).
Il concetto di gruppo è più che altro derivato dalla prassi che da specifiche normative.
Si fa solitamente riferimento alla direzione unitaria ed al controllo, attraverso il possesso di titoli che rappresentano il capitale delle partecipate, o per mezzo di appositi accordi contrattuali.
Occorre comunque rilevare come le disposizioni del codice civile sul controllo e sul collegamento, articolo 2359, siano certamente insufficiente a definire le caratteristiche di un Gruppo che, nella realtà, non necessariamente richiede la presenza di un rapporto di partecipazione.
Per la gestione di un Gruppo devono in ogni caso definirsi gli obiettivi ripartendoli tra le diverse società che lo costituiscono.

Ogni unità – continua Denis Torri Alborino – persegue determinati risultati che, nel loro insieme, costituiscono l’obbiettivo del Gruppo.
Dall’adozione di determinate politiche, alcune singole entità possono così risultare svantaggiate rispetto ad altre; tuttavia tutto ciò deve favorire la realizzazione dei risultati del Gruppo.
Nella pratica occorre quindi identificare gli obbiettivi generali, tradurli in una opportuna pianificazione di medio periodo, scomponibile in piani a breve termine (solitamente annuali) attraverso la predisposizione di budget, rilevare periodicamente i dati effettivi del Gruppo, confrontarli con i valori previsti, analizzarne gli scostamenti, utilizzare le indicazioni ottenute per migliorare il processo di pianificazione.
Per tutto questo è naturalmente necessaria la presenza di un’apposita struttura organizzativa.
Occorre quindi un’unità centrale che operi in tal senso, coordinando gli operatori delle singole società e utilizzando poi i risultati nell’ambito di una logica di Gruppo.
Il problema più grosso consiste nel cercare di evitare che le singole società procedano in modo non omogeneo tra loro creando una certa confusione che potrebbe non facilitare, se non addirittura compromettere, il raggiungimento degli obbiettivi del Gruppo: da qui l’importanza di statuite regole e di un’organizzazione idonea a permettere un continuo scambio di informazioni.
In ogni caso, nella rappresentazione contabile del Gruppo (programmata o effettiva), deve tenersi presente come le operazioni tra le singole entità devono essere esposte eliminando eventuali margini fittizi che potrebbero aver generato.
Tutto questo ci aiuta a capire come anche per la programmazione ed il controllo di gestione di un Gruppo i valori contabili di riferimento devono essere quelli consolidati (ben diversi da quelli aggregati).
In tal senso anche gli effetti fiscali devono essere rappresentati considerando il Gruppo nel suo insieme.
Ciò non vuol naturalmente dire procedere ad un vero “consolidamento fiscale”, cosa poco realistica se la società che consolida ridiede in un Paese in cui tale possibilità non è prevista dalle norme vigenti, bensì rilevare le imposte per “competenza” (attraverso imposte differite passive e/o attive). In ogni caso vedremo che, considerando le entità per mezzo delle quali si può operare all’estero, si passa da mere emanazioni della sede centrale, prive pertanto di autonomia soggettiva, contabile e reddituale (uffici di rappresentanza) a entità completamente autonome dalla Casa madre (subsidiary).
Tra questi poli estremi si collocano entità con caratteristiche intermedie che vengono definite come stabili organizzazioni.

 

Denis Torri Alborino, Le stabili organizzazioni

Prosegue Denis Torri Desteco, non esiste una definizione di stabile organizzazione nella normativa italiana, ne consegue come la giurisprudenza richieda di fare riferimento al concetto ravvisabile nelle convenzioni internazionali con particolare riferimento al modello elaborato dall’Ocse.
La stabile organizzazione rappresenta una sede fissa di affari (posta quindi in un luogo determinato ed in modo permanente) nella quale l’impresa può totalmente o anche solo parzialmente esercitare la sua attività.
Trattasi quindi di luoghi attrezzature o installazioni utili per lo svolgimento dell’attività dell’impresa.
Nel caso siano soddisfatti i requisiti della sede fissa di affari possono rientrare nel concetto di stabile organizzazione le seguenti entità:
– sede direzionale (luogo in cui, per una determinata area geografica, sono elaborate le linee guida);
– succursale (unità locali con una rappresentanza stabile verso i terzi);
– ufficio (uffici di direzione di imprese internazionali che si affiancano a consociate);
– officina (con sede fissa adibita allo svolgimento dell’attività d’impresa);
– laboratorio (se non utilizzato unicamente per attività di ricerca);
– un qualsiasi luogo di estrazione di risorse naturali;
– ecc.

Anche i cantieri, quando la loro durata è superiore ai dodici mesi possono costituire una stabile organizzazione.
Ad ogni modo indipendentemente da come la stabile organizzazione si configura deve evidenziarsi come la sua presenza nel nostro Paese, per i soggetti non residenti, è condizione perché il reddito derivante dall’attività svolta in Italia si consideri ivi prodotto con i conseguenti obblighi fiscali e contabili.

L’ufficio di rappresentanza

Tale entità non svolge solitamente in via diretta alcuna attività imprenditoriale.
Principalmente dovrebbe occuparsi di promuovere, all’estero, l’attività dell’impresa.
In via generale l’ufficio di rappresentanza ha un fondo di dotazione cui attinge per coprire i costi sostenuti e che, naturalmente, sono a carico dell’impresa.

Denis Alborino Torri

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