Il focus di Cristiano Poponcini sulle disposizioni in materia di revisione dei conti in relazione al D.lgs. 14/2019, noto anche come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Premessa
Nella legislazione italiana, l’espressione “sistema di controllo interno” è apparsa per la prima volta con l’entrata in vigore del D.lgs. 58/98 (TUF testo unico di finanza), che ha affidato al Collegio Sindacale la vigilanza sulla adeguatezza della struttura organizzativa delle società quotate, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione (art. 149, co.1, lett. c) e che ha, altresì, contribuito a razionalizzare l’articolazione organizzativa dei controlli societari, conferendo alle società di revisione il controllo contabile e la valutazione patrimoniale.
Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione dei controlli interni, con particolare riferimento all’assetto organizzativo e gestionale della società, si colloca anche il D.lgs. 231/2001, che ha statuito la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi nel suo interesse da parte di soggetti-persone fisiche. Successivamente, la riforma del diritto societario del 2003 (D.lgs. 6/2003) ha esteso l’obbligo del controllo contabile a tutte le società di capitali (per le società a responsabilità limitata in relazione ai parametri di cui all’art. 2477 c.c.) e alle società cooperative alle quali (ai sensi dell’art. 2510 c.c.) si applica la disciplina delle società per azioni, ovvero, se rientranti in determinati parametri, delle società a responsabilità limitata.
Il D.lgs. 39/2010 ha poi recepito la Direttiva 2006/43/CE e, dopo la crisi finanziaria globale del 2008, il D.lgs. 135/2016 ha recepito la Direttiva 2014/56/UE. Il D.lgs. 39/2010, come modificato dal D.lgs. 135/2016, che rappresenta l’attuale testo unico della revisione legale.
Si definisce Corporate governance dell’impresa:
In Italia, i modelli di governance sono stati definiti dalla riforma del diritto societario con il D.lgs. 6/2003 (entrato in vigore il 1° gennaio 2004), in base al quale è possibile optare per tre modelli alternativi di Corporate governance:
In Italia si applica il modello ordinario che prevede, in presenza di determinate condizioni stabilite dall’art. 2409-bis c.c., che il controllo sulla gestione e il controllo contabile possano essere affidate al Collegio sindacale. In particolare, tale sovrapposizione di funzioni è possibile solo quando sia espressamente prevista dallo Statuto e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e a condizione che tutti i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali.
Con riferimento alla normativa applicabile agli organi di controllo societari, importanti novità sono state introdotte dal D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che ha, tra l’altro, modificato l’art. 2477 c.c. al fine di incentivare l’adozione, da parte delle società, di una struttura interna idonea a favorire l’emersione anticipata e la gestione tempestiva della crisi, con la ridefinizione delle soglie oltre le quali la nomina dell’organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione diventa obbligatoria nelle società a responsabilità limitata.
In particolare, il testo dell’art. 2477 c.c. sancisce:
L’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 2477 c.c. è stata più volte prorogata, fino alla conversione del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), con l’art. 51-bis della legge n. 77/2020, che ha definitivamente fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.
L’art. 375, co. 2, del nuovo Codice della Crisi d’Impresa ha introdotto una sostanziale riforma dell’art. 2086 c.c., aggiungendo il secondo comma che testualmente recita: “2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il legislatore ha voluto ulteriormente evidenziare l’importanza di un’adeguata organizzazione amministrativa e contabile, anche al fine di far emergere tempestivamente i segnali di una possibile crisi: la disposizione in esame (che è in vigore dal 16 marzo 2019) è applicabile a tutte le società collettive comprese le società cooperative.
La nuova norma ha lo scopo di responsabilizzare gli amministratori, prevedendo in capo agli stessi un obbligo giuridicamente vincolante che consiste nella predisposizione e nel monitoraggio di assetti organizzativi adeguati alle dimensioni dell’impresa, in tutte le fasi di vita della stessa, anche al fine di percepire tempestivamente i sintomi della crisi per poter reagire adeguatamente.
Ai doveri imposti agli amministratori dal novellato art. 2086 c.c. corrisponde parallelamente quello previsto dall’art. 14 del CCII per gli organi di controllo societari – collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale – i quali debbono verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, provvedendo a segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi di crisi ovvero, in caso di inerzia dello stesso, all’OCRI, Organismo di Composizione della crisi d’impresa.
Nel nuovo CCII è stata introdotta, per la prima volta nell’ordinamento giuridico, la definizione di “crisi” in conformità a quanto previsto dai principi generali enunciati dalla legge delega 19/10/2017, n. 155. Crisi e insolvenza divengono, quindi, due concetti diversi: la prima è vista come stato sintomatico e prodromico della seconda e consente agli amministratori e agli organi di controllo societario di anticipare e prevenire l’insolvenza, andando a recepire i primi segnali di squilibrio, al fine di adottare gli opportuni correttivi e di evitare che la situazione aziendale assuma una connotazione irreversibile.
Il D.lgs. 14/2019 ha introdotto anche il concetto di continuità aziendale, quale indicatore da monitorare nell’ambito delle procedure di allerta. L’art. 2423-bis c.c dispone infatti che, all’atto della redazione del bilancio, la valutazione delle voci debba essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo anche conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.
Si tratta di una valutazione fondamentale per il soggetto incaricato della revisione legale che deve esprimere un giudizio sul bilancio, verificando l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori, i quali sono i soggetti responsabili della valutazione della sua esistenza con un’apposita dichiarazione nella relazione sulla gestione.
Anche il Collegio sindacale, che è l’organo deputato a vigilare sul rispetto della legalità, verifica ai sensi del citato art. 2423-bis c.c. che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Il principio contabile che disciplina l’utilizzo appropriato del postulato della continuità aziendale è l’OIC 11.
Una definizione di continuità aziendale può essere ricavata anche dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) 570, che delinea la responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, in ordine alla continuità aziendale e alle relative implicazioni per la relazione del revisione: tale principio identifica la continuità aziendale come la capacità dell’impresa a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Inoltre, lo stesso principio di revisione (ISA Italia 570) descrive eventi e circostanze che possono dar luogo a dubbi sul presupposto della continuità aziendale ed elenca dettagliatamente gli indicatori finanziari, gestionali o di altra natura, dai quali dedurre l’esistenza o meno di incertezze significative. In particolare, gli indicatori finanziari possono essere:
Gli indicatori gestionali sono:
Altri indicatori possono essere:
Il soggetto incaricato della revisione legale deve valutare se tali possibili eventi o circostanze, considerati singolarmente o nel loro insieme, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’azienda di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Le conclusioni del processo di valutazione devono essere esposte nella relazione di revisione sul bilancio.
La valutazione degli organi di controllo in merito al rispetto del postulato di continuità aziendale da parte degli amministratori è uno degli elementi cardine del sistema di allerta strutturato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In sintesi, gli indicatori della crisi d’impresa devono dare evidenza:
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 14/2019, sono indicatori significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, nonché i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, considerati anche sulla base di quanto disposto dall’art. 24 del citato decreto, ovvero:
L’art. 14 del D.lgs. 14/2019 impone all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. L’eventuale segnalazione apre due diverse fasi della procedura di allerta.
Una prima fase, cosiddetta “interna”, che ha inizio con la segnalazione da parte degli organi di controllo, motivata e fatta per iscritto, contenente la fissazione di un congruo termine, non superiore ai 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi da parte dell’organo amministrativo, si apre la seconda fase cosiddetta “esterna”.
Nella seconda fase, gli organi di controllo devono informare senza indugio l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) fornendo allo stesso ogni utile elemento per le relative determinazioni.
Il comma 3 dello stesso art. 14 del CCII statuisce, infine, che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI e che l’effettuazione della segnalazione da parte dei soggetti preposti non costituisca giusta causa di revoca dall’incarico.
L’organo di controllo, quando effettua la segnalazione, deve informare senza indugio anche il soggetto incaricato della revisione, il quale a sua volta è tenuto a dare tempestivamente notizia all’organo di controllo qualora sia lui ad intraprendere tale iniziativa.
Infine, l’art. 15 del CCII prevede l’obbligo di segnalazione a carico di creditori pubblici qualificati, Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione, nel caso di esposizione debitoria di importo rilevante.
Cristiano Poponcini
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