La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Intervista a Gianluca Ponzio sulla Riforma del mercato del lavoro

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti.

Ne parliamo con il Dott. Gianluca Ponzio, HR Organizzazione e Relazioni Industriali ATAC e Responsabile OGR settore Grandi Manutenzioni.

La recente riforma del Lavoro voluta dal governo Monti costituisce un tentativo iniziale ma significativo per portare il nostro Paese al pari dei partner Europei, in termini di protezione del lavoro. Si deve al Ministro Elsa Fornero il primo passo verso una flexicurity (flessicurezza) che sia in linea con il modello Europeo.
Siamo ancora lontani da molti degli altri Paesi ma è probabile che siano state le condizioni generali dell’Italia e la recente crisi economica a consigliare maggiore prudenza e gradualità, in particolare sul tema dell’articolo 18, tema solo “sfiorato” e non rivisto in toto, come invece molti auspicavano.

Nel mondo del lavoro sono nate numerose aspettative su questa riforma, come se essa potesse da sola assicurare una ripresa e nuovo sviluppo e competitività. Quali crede siano i principali criteri a cui la riforma è ispirata?

Gianluca Ponzio : “Ovviamente la riforma, che per altro deve essere considerata in relazione al momento complessivo in che stiamo attraversando ma anche a quanto già è stato è fatto sul tema delle Pensioni, da sola non può bastare per una nuova crescita dell’Italia.

Nell’industria ci si aspettava “qualcosa di più” ritengo però che, anche se parziali le novità introdotte siano comunque rilevanti. Questo è un periodo di forti tensioni nel nostro Paese e non solo, non dobbiamo dimenticare che in questo momento comparti importanti del nostro sistema industriale sono in forte crisi e hanno già iniziato un percorso di “dismissione e delocalizzazione”, tra tutti il settore dell’auto e quello degli elettrodomestici.

Nel 2011 sono state discusse con la mediazione del governo 94 grandi vertenze per circa 30 mila posti di lavoro le preoccupazioni sono legittime.

Una certa gradualità ha quindi senso e per altro sarebbe ingenuo pensare che la riforma del mercato del lavoro da sola possa invertire questa crisi e queste tendenze.”

Allora quali sono a suo avviso le logiche della riforma e le reali intenzione del legislatore?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “Ritengo che i principi a cui questa riforma si ispira siano principalmente due e siano e ben definiti.

In primo luogo l’assioma per cui “al crescere dell’incertezza del mercato del lavoro è necessaria più sicurezza per i lavoratori”. Ciò significa che alla ricerca di maggiore flessibilità e mobilità tra i lavoratori, la quale crea una situazione di minore certezza per il lavoratore, va accompagnata la ricerca un sistema a rete e maggiore protezione per ciascun lavoratore.

Il secondo criterio, che è conseguenza del primo, è la ricerca di protezione delle singole persone e non più del posto lavoro.

Credo che poi che l’intenzione del legislatore sia quella di superare il fatto che l’intervento dello Stato ed un protezionismo diffuso e circoscritto ad alcune categorie, continuino a sostanziare un Italia con un doppio regime di diritti e garanzie: da un lato le aziende di dimensioni medio/grandi a cui si applica l’art.18 e che usufruiscono degli ammortizzatori sociali; dall’altro, la parte più considerevole del sistema industriale Italiano, le piccole aziende con meno di 15 dipendenti ed il mondo degli atipici (partite IVA, co.co.pro e precari).

Il binomio concettuale su cui si declina la riforma è quindi la ricerca di equilibrio tra maggiore flessibilità in entrata con maggiore flessibilità in uscita.

Nonostante le imperfezioni, le mancanze e le questioni non a pieno risolte, è possibile affermare che questa riforma permette di compiere un primo importante passo nella direzione di un mercato del lavoro più equo ed equilibrato. “

A 42 anni dalla sua nascita lo “statuto dei lavoratori” subisce una parziale revisione. Quali modifiche subirà?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “Abbiamo già detto come uno degli obiettivi che si vuole perseguire è una maggiore flessibilità in entrata e in uscita; ciò che viene però maggiormente messo in discussione è il principio sancito dall’art. 18.

L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970, ha fino ad ora disciplinato il licenziamento del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle sue dipendenze un numero prestatori di lavoro maggiore di 15 o di 5 nel caso di imprenditore agricolo.

L’obbligo di reintegrare il lavoratore che viene licenziato illegittimamente, senza che il datore di lavoro abbia la possibili¬tà di scegliere invece un risarcimento monetario, è stata, e rimane parzialmente anche in questa riforma, un’anomalia italiana ri¬spetto agli altri paesi dell’Europa.

Nel testo in oggetto, il legislatore ha indicato l’obbligo di corrispondere un indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato. Rimane in ogni caso al lavoratore la possibilità di appellarsi al Tribunale: in questo caso sarà proprio il giudice a decidere se debba prevalere la reintegra o l’indennità all’interno però di plafond definito.”

Quali sono, dunque, i principali cambiamenti al vaglio?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “Per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori resterà tutto invariato: essi vengono considerati nulli.

I licenziamenti disciplinari, quelli che hanno come motivazione l’assenteismo o comportamenti non corretti dei lavoratori, saranno soggetti al giudizio del giudice, il quale può decidere per il reintegro nei casi più gravi oppure per un indennizzo economico, in base all’età anagrafica e di servizio.

In caso di licenziamenti economici, infine, alle aziende in stato di crisi verrà richiesto di attestare la loro situazione di difficoltà economica. Il decreto di legge prevede che nel caso di manifesta insussistenza del motivo economico il giudice può decidere il reintegro. In tutti gli altri casi vale l’indennizzo. “

Fin dagli anni Ottanta sono state mosse numerose critiche all’articolo 18; quali sono questi rimproveri e quanto sono fondati?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “A questo articolo è stata attribuita, ad esempio, la responsabilità del nanismo delle aziende italiane ed è stato anche dipinto come ostacolo agli investimenti dall’estero.

Ben presto vedremo la fondatezza e la forza di queste critiche; quello che è certo è che il mondo imprenditoriale ha meno alibi.

Si vedrà ora se riprenderanno gli investimenti, se crescerà la patrimonializzino delle aziende e se troveranno la giusta intensità anche sul terreno delle motivazioni. Ora sta a loro rischiare, conquistare i nuovi mercati, magari riportare qualche azienda in Italia.

Su questo tema sono arrivate critiche anche da parte sindacale.

Nel 1985 il Cnel elaborò un documento dove si addebitavano all’articolo 18 «assurde disparità di trattamento», perché «contrappone un’area ristretta di lavoratori iperprotetti a un’area molto più vasta di lavoratori privi di qualunque protezione», quelli delle aziende fino a 15 dipendenti, e si affermava: «L’esperienza applicativa dell’articolo 18 dello Statuto non suggerisce un giudizio positivo sull’istituto della reintegrazione, che nei termini generali in cui è previsto nel nostro diritto non trova riscontro in alcun altro ordinamento ».”

Quali le conseguenze a livello giuridico per il datore di lavoro?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “Da un punto di vista di analisi economica, l’impugnabilità giuridica del licenziamento nel corso degli anni ha indubbiamente aumentato il costo del lavoro per le imprese ed è stato fonte di resistenze nei confronti del loro sviluppo dimensionale. La possibilità che il dipendente faccia seguire un contenzioso giudiziario ad un licenziamento comporta il rischio, per il datore, di trovarsi a dover difendere la propria causa in tribunale e dover poi pagare un risarcimento danni e un’indennità.

Tutti gli ordinamenti, in quasi tutti i paesi, prevedono delle particolari circostanze e principi che permettono di considerare illecito il licenzia¬mento; ogni Paese, inoltre, prevede un diverso ammontare di sanzioni.

Con la revisione normativa in oggetto questo problema potrebbe essere parzialmente contenuto, anche a causa dell’obbligo introdotto del tentativo di conciliazione preventiva del licenziamento prima di poter accedere al Tribunale.

Fino ad ora l’art. 18 ha determinato in Italia la presenza di due anoma¬lie: l’obbligo del reintegro del lavoratore senza l’alternativa del corrispettivo economico e l’assenza di un massimale al risarcimento. In entrambi i casi dei correttivi sono stati introdotti.

In passato l’impossibilità di prevedere la durata del processo di lavoro ha inciso an¬che sull’ammontare del risar¬cimento che il datore di lavo¬ro era tenuto a versare e per il quale non era, appunto, previ¬sto un massimale.

Questi obblighi hanno portato ad aumento del costo del licenziamen¬to e, di conseguenza, il costo del lavoro dipendente e hanno contribuito a rendere quest’ultimo più caro rispetto a quello auto¬nomo.

La possibilità data al datore di lavoro di licenziare il singolo lavoratore per motivi econo¬mici, anche se prevista dall’art.18, si è for¬temente ristretta nella giuri¬sprudenza. Con la riforma sarà invece possibile in quanto chiaramente previsto dalla norma, grazie anche un rinnovato sistema di “Flexicurity”.”

Che modifiche deriveranno, in termini di contratto, da questa rinnovata flessibilità?

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Gianluca Ponzio : “Da lato della flessibilità in entrata sono previste modifiche per i contratti a tempo determinato: per il primo anno sarà possibile stipulare il contratto senza che ci sia l’obbligo di definirne l’oggetto; in alternativa è prevista una di franchigia di “contratti senza causale” pari al 6% del Personale in forza. L’obiettivo è limitare il numero dei contenziosi ed i relativi costi giudiziari.

In aggiunta, sono previste riduzioni dei termini minimi necessari tra i contratti: in alcuni casi particolari tale periodo potrà essere contratto a soli 20 giorni. Resta la rigidità della regolazione di tale istituto.

Il tema della “contrazione dei tempi” non potrà essere gestito solamente all’interno del II livello in sede Aziendale ma dovrà trovare apposito richiamo all’interno dei contratti nazionali.

Per contenere o risolvere l’utilizzo di rapporti atipici, la riforma prevede l’equiparazione dei costi tra co.co.pro. e contratti a tempo indeterminato. Inoltre verranno introdotte ulteriori norme che dovrebbero portare ad un limite nell’uso delle partire IVA. “

In tema di social security sono previste riforme sul tema degli ammortizzatori sociali: cosa cambierà?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “La Cassa integrazione prevederà il 60% della retribuzione per un periodo massimo di 12/18 mesi.

Termina l’istituto della “mobilità”, concetto mai pienamente chiarito: terminata la cassa integrazione scatterà l’indennità di disoccupazione.

Nasce l’Aspi, un’assicurazione sociale per l’impiego, per erogare il nuovo assegno di disoccupazione il quale prende il posto dell’indennità di mobilità e degli altri trattamenti di disoccupazione. Queste protezioni saranno poi estesi anche ai lavoratori atipici e agli “occasionali”.

Parallelamente alla riforma è necessaria però grande attenzione nella sua fase applicativa ed in particolare su tutte quelle norme che regolano l’ingresso nel mercato del lavoro. Sono forti e legittime le aspettative verso una sostanziale emersione del lavoro a diverso titolo “atipico”, una normalizzazione che porti come prassi e regola il contratto di lavoro a tempo indeterminato.”

La riforma del mercato del lavoro da sola non potrà ovviamente invertire questa crisi e queste tendenze. Cos’altro è necessario?

La Riforma del mercato del lavoro: un cammino appena iniziato verso una nuova visione dei diritti

Gianluca Ponzio : “Ugualmente importante è la capacità e la possibilità di gestire il quadro economico nel suo insieme e procedere rapidamente a liberalizzazioni e privatizzazioni in modo da attirare capitali e investitori, al controllo e la riduzione della spesa pubblica e alla revisione delle politiche fiscali e del sistema bancario.

Per concludere posso dire che particolare attenzione dovrà essere rivolta anche al sistema del welfare nel suo insieme perché la ristrutturazione del patto sociale non porti ad uno smantellamento complessivo di tutele e sostegni.”